PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA
€ 3000 MONOPOLI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato dal Settore Ospiti:

1. al 15°, 30° e 46° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo,
all’interno del terreno di gioco quattro fumogeni, provocando, in tutte le predette
circostanze, la bruciatura del manto erboso; i predetti lanci hanno ritardato la ripresa
del gioco di circa 1 minuto ciascuno nel primo tempo e di 30 secondi nel secondo
tempo;

2. nel corso della gara dodici bicchieri in plastica da ½ litro semipieni e una bottiglietta
da ½ litro semipiena d’acqua all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;

3. al 9° minuto del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una parte di un
seggiolino in plastica divelto dagli spalti, senza conseguenze;

4. al 15° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un tappo in plastica, senza
conseguenze;

5. al fischio finale del primo tempo, all’interno del terreno di gioco, una parte in ferro
divelta precedentemente della recinzione del Settore loro riservato, senza
conseguenze;
6. al termine della gara, all’interno del terreno di gioco, una mazza in plastica con
l’estremità ricoperta da nastro aderente di color nero utilizzata per battere il tamburo,
senza conseguenze;

7. al 31° minuto del secondo tempo, per aver dato fuoco ad una felpa di colore
azzurro riportante il logo della società Virtus Francavilla per poi lanciarla, al termine
della gara, all’interno del terreno di gioco;

B) per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti:

1. nell’avere danneggiato quattro seggiolini e bruciato un seggiolino all’interno del
Settore loro riservato;

2. nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto
erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).