S.S. MONOPOLI 1966 SRL (“Società”) intende promuovere un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, con l’obiettivo di recuperare la dimensione sociale del gioco del calcio, inteso quale strumento di formazione ed educazione ma anche di aggregazione ed integrazione, anche attraverso il superamento delle differenze tra individui o gruppi.
In questo contesto, la S.S. MONOPOLI 1966 reputa di fondamentale importanza assicurare il coinvolgimento dei propri tifosi e, in genere, di tutti coloro che accedono alla manifestazione sportiva, inclusi i tifosi delle squadre avversarie, poiché tutti i partecipanti, al pari degli altri protagonisti dell’evento sportivo, sono chiamati a dare il proprio contributo per garantire il sereno svolgimento della competizione e valorizzare i principi fondanti dello sport come la passione, il divertimento e la partecipazione.
Per il raggiungimento di tali fini, la Società ha adottato, ai sensi dell’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e della Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018), il presente “Codice di Etico e di Condotta per i tifosi del MONOPOLI”.
Mediante il Codice di Condotta, che si integra con il Regolamento d’Uso dello Stadio “Veneziani” (“Regolamento d’Uso”), la Società intende condividere con i propri sostenitori e con tutti gli altri partecipanti inclusi i tifosi avversari ( “Destinatari”) i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese da S.S. MONOPOLI 1966 nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione di S.S. MONOPOLI 1966.
Nell’ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cd. “sistema di gradimento”, mediante il quale S.S. MONOPOLI 1966 assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.
Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta e il Regolamento d’Uso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale tra la Società e ciascun partecipante.
L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite del MONOPOLI, o comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono le gare del MONOPOLI, comporta l’accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’Uso vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.
Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza dei documenti, il Codice di Condotta ed il Regolamento d’Uso sono pubblicati sul sito internet www.monopolicalcio.it.
1. Correttezza e rispetto della normativa vigente
La correttezza dei comportamenti ed il rispetto della normativa vigente costituiscono valori primari per la S.S. MONOPOLI 1966.
La S.S. MONOPOLI 1966 accoglie le manifestazioni di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare. I comportamenti dei Destinatari non devono però porsi in contrasto con la normativa vigente o comunque costituire un pericolo per l’altrui incolumità e/o l’ordine pubblico. In occasione della partecipazione alle manifestazioni sportive, i Destinatari sono pertanto tenuti ad assicurare un comportamento corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all’evento (ad es., gli altri Destinatari, i giocatori in campo, ecc.) nonché di coloro che operano per preservare l’ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell’Ordine.
In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide, e come tali devono essere rispettate.
2. Fair Play e lealtà sportiva
La S.S. MONOPOLI 1966 crede fermamente nei valori fondamentali dello sport quali il fair play e la lealtà sportiva, nonché nel contributo che lo sport può dare in termini di “socialità positiva”, aggregazione ed integrazione.
A questo proposito, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo, essendo assolutamente vietato:
a) compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare (ad es., invasioni di campo, ecc.);
b) offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati di S.S. MONOPOLI 1966 o di altre società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
c) costringere con violenza o minaccia o comunque indurre dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una gara;
d) richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati della S.S. MONOPOLI 1966 o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici.
Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. c) e d).
3. La correttezza e l’integrità
La Società intende continuare a promuovere la presenza e la partecipazione dei propri tifosi, che rappresentano una componente fondamentale ed imprescindibile per il successo sportivo della squadra.
La S.S. MONOPOLI 1966 sarà sempre dalla parte dei tifosi che intendono supportare la squadra, nel rispetto della necessità di garantire comportamenti corretti, eticamente positivi e rispettosi del decoro.
In considerazione della esigenza prioritaria di assicurare il sereno e regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nonché di tutelare l’immagine e la reputazione della S.S. MONOPOLI 1966 devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte:
a) danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
b) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
c) introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
d) esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
e) svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
f) introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
g) introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
h) introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della S.S. MONOPOLI 1966; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
i) organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della S.S. MONOPOLI 1966;
j) accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
k) tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon costume o comunque alle indicazioni della Società con riguardo a specifici settori dello Stadio (ad es., nella cd. “Tribuna VIP” non sarà consentito l’ingresso o la permanenza a coloro che adotteranno un abbigliamento sportivo o comunque non adeguato al contesto);
l) occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità.
In aggiunta a quanto sopra, nell’ottica di ulteriormente valorizzare l’importanza dei principi di correttezza e integrità e tenuto conto dell’esigenza di tutelare anche i propri diritti e interessi, la S.S. MONOPOLI 1966 si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo le modalità ed i termini di cui al successivo par. 7, a seguito dei seguenti comportamenti anche se posti in essere al di fuori dell’impianto sportivo:
m) manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche;
n) partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
o) partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;
4. Il rifiuto di ogni forma di violenza, insulto e discriminazione
La S.S. MONOPOLI 1966 rifiuta e ripudia fermamente qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché qualsiasi forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse a titolo esemplificativo quelle per motivi di sesso, razza, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.
Sono, quindi, espressamente vietate le condotte che, anche indirettamente, possano costituire una forma di violenza o discriminazione, o che comunque possano indurre altre persone a comportamenti analoghi, inclusi:
a) i cori e le espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
b) i cori e le espressioni che costituiscono offesa o insulto, anche in forma indiretta;
c) l’introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
d) qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio (ad es., gli steward), delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.
Coloro che commettano una o più delle suddette violazioni saranno sanzionati con le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).
5. La tutela dell’ordine pubblico
La tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell’ambito delle manifestazioni sportive, è un’esigenza irrinunciabile per la S.S. MONOPOLI 1966.
Ai Destinatari è, pertanto, richiesto non solo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell’Ordine ed il personale S.S. MONOPOLI 1966 per preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.
In particolare, sono espressamente vietate le seguenti condotte, ritenute pericolose per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale:
a) introdurre nell’impianto sportivo pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;
b) accendere e/o usare e/o lanciare, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi;
c) lanciare dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo atti ad offendere o idonei a contundere;
d) accendere fuochi all’interno dell’impianto sportivo;
e) introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
f) introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
g) introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
h) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
i) introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
j) accedere indebitamente, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
l) cedere il proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la S.S. MONOPOLI 1966;
m) ostacolare in qualsiasi modo le Forze dell’Ordine o il personale della S.S. MONOPOLI 1966 che intervengano per far cessare comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.
A tal riguardo si dispone che:
– per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
– per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
– per le condotte di cui sopra alle lett. l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).
E’ necessario che i Destinatari si adeguino alle misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società S.S. MONOPOLI 1966 per motivi di ordine pubblico (ad es., controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio; verifiche sugli striscioni e gli altri oggetti che si intendono introdurre nell’impianto; divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati; ecc.), incluse quelle riguardanti:
– l’eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
– l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
– il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;
– l’adozione di restrizioni per l’accesso allo Stadio per i tifosi della S.S. MONOPOLI 1966.
6. Il Supporter Liaison Officer
Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, la S.S. MONOPOLI 1966 ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (“SLO”).
I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive e a questo proposito è stata attivata una linea di comunicazione dedicata mediante istituzione della casella email info@monopolicalcio.it .
7. Il “sistema di gradimento”
A. Le misure applicabili
S.S. MONOPOLI 1966 intende fare tutto quanto nelle proprie possibilità per assicurare a tutti coloro che intendano partecipare alle gare ed alle manifestazioni sportive della Società un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con una particolare attenzione per le esigenze delle famiglie e dei bambini.
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 15 del 7.03.2018) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’8.05.2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d’Uso sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società, che potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento, indispensabile ai fini dell’accesso all’impianto sportivo, a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.
In particolare, in caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso la S.S. MONOPOLI 1966 potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:
a) diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso;
b) allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
c) sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
d) rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.
I fattori rilevanti ai fini della determinazione della misura sono:
• l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
• la gravità della violazione;
• il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o ad S.S. MONOPOLI 1966 e/o a soggetti terzi;
• la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cd. recidiva);
• la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
• l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.
Si stabilisce al riguardo che:
– le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
– nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
– nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
– anche in caso di applicazione, nei confronti dei Destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità (ad es., il cd. “DASPO”, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive).
• B. Il procedimento sanzionatorio
Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza dello Stadio “Veneziani” di S.S. MONOPOLI 1966 sulla base degli elementi, delle evidenze e delle informazioni raccolte, tenendo conto dei fattori indicati nel precedente par. A.
L’interessato sarà informato circa l’applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.
• C. Richiesta di riesame della misura sanzionatoria
Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 7 giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere il riesame della misura alla S.S. MONOPOLI 1966, mediante email da inviare all’indirizzo info@monopolicalcio.it Oppure ssmonopoli1966@pec.net
Mediante la richiesta di riesame l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche mediante l’allegazione di documenti.
La S.S. MONOPOLI 1966 deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente, incluso quello di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
S.S. MONOPOLI 1966 SRL